L’etica del vivere nel declino della mente
Molti paesi, come il nostro, negli ultimi decenni si sono
internazionalizzati, acquisendo nuovi abitanti e tematiche etico-religiose di
riferimento differenziate e disperse, mentre le tradizionali si sono in larga
misura attenuate e laicizzate. Questi fenomeni hanno avuto origine già da lungo
tempo, ancor prima delle cospicue ondate migratorie degli ultimi tempi,
altrimenti sarebbe impensabile che un paese, che appariva o si dichiarava
ancora largamente cattolico, avesse poi
approvato con referendum popolare due istituti come il divorzio e l’aborto (
sia pure sotto la dizione un po’ attenuata di legge per la maternità e
paternità responsabile ) dichiaratamente avversati e proibiti dall’etica presupposta come maggioritaria.
Rimane il fatto che le tematiche relative ai problemi
dell’invecchiamento e del fine vita siano temi sensibili per almeno quattro
motivi : 1) di loro si è
appropriata strumentalmente “la politica”; 2) interessano fatalmente tutta la
popolazione, indipendentemente dai credi o non credi di riferimento ; 3)
esistono dichiarazioni di indisponibilità anche a trattarne da parte di
forze religiose ancora anagraficamente maggioritarie; 4) storicamente è
avvenuto, anche di recente, che in alcuni stati i “deboli” o “malati” di mente
siano stati categorizzati come soggetti non (o sub)-umani e quindi destinabili
e destinati a “soluzioni finali”.
Per trattare di questi argomenti è quindi obbligo riferirsi
al quadro etico-normativo fondante della nostra comunità statale : la Carta
Costituzionale, che almeno nella prima parte è considerata unanimemente ancora
oggi, documento intangibile per tutti i cittadini, sia per gli italiani
indigeni sia per quelli che a vario titolo calpestano quotidianamente il suolo
di questo paese geografico.
Ciò è reso maggiormente vincolante , se possibile, dal fatto
che tutti i documenti internazionali su
questi temi che il nostro paese ha firmato nella Comunità Europea ( Convenzione
di Oviedo, Carta dei diritti dell’Unione , etc. ), sono spartiti che recitano
la stessa musica, sia pure con qualche variazione.
E’ noto che l’articolo 32 della Costituzione introduce, nel
primo comma, l’individuo, come soggetto di un diritto fondamentale
alla salute , mentre nel secondo comma, attribuisce a questo individuo il
potere di non essere obbligato a nessun trattamento sanitario, se non per
disposizione di legge, mentre nel terzo comma limita la legislazione ( e quindi
tutti i futuri atti legislativi, di qualsiasi autorità che abbia il potere legittimo
di emetterli ) nel senso che in ogni caso la legge non può violare i
diritti della persona umana ( comma, com’è noto, introdotto su richiesta
e relazione dell’onorevole Moro, poi approvato all’unanimità ) tra i quali
principalmente la libertà dichiarata costituzionalmente inviolabile ( art.13 ).
Importante per il nostro tema, vedere come si è comportata in
tempi recenti la legislazione quando tratta di cittadini che si suppone non
abbiano piena disponibilità di sé stessi : la legge 180 ha imposto che solo l’autorità sanitaria
locale, su proposta di un pubblico ufficiale medico, possa sospendere solo
temporaneamente e provvisoriamente la validità dell’articolo 13, provvedendo ad
un ricovero coatto.
La normativa più recente ha poi previsto tulle le modalità
attraverso le quali il cittadino ( o l’individuo, o la persona ) possono essere
tutelati quando non siano capaci di provvedere a se stessi per qualsiasi motivo
( vedi la legislazione sulla tutela, sull’amministratore di sostegno etc. ) individuando le possibili
supplenze con un atto motivato e documentato della magistratura.
Tutto questo significa che la normativa si preoccupa di
tutelare la persona, ed i suoi diritti irrinunciabili, anche quando un soggetto
diviene incapace, temporaneamente o permanentemente, di rappresentarli nel
contesto civile interpersonale o comunitario. Per converso ne consegue che è
costituzionalmente “imprevedibile” qualsiasi norma che, al di fuori di questo
contesto, sia atta anche solo ad attenuare i pieni diritti del soggetto debole
o indebolito.
E’ superfluo notare che il concetto di “mente” ( e quindi di
suo declino ) e che riguarda una parte, pure rilevante, del soggetto, non
compaia nell’atto etico-politico di riferimento, come altre singole funzioni
dell’uomo, ma vi compaiono i relativi concetti globali riguardanti l’uomo (
cittadino, individuo, persona ).
I nostri padri costituenti, alternando a seconda dei
contesti, queste tre parole, condensarono il meglio della cultura europea :
idee provenienti dal giusnaturalismo, dalle rivoluzioni del seicento inglese,
del settecento francese, del liberalismo europeo dell’ottocento, dai diritti
del nostro Beccaria al personalismo cattolico francese del novecento.
Fin qui una tradizione abbastanza incontestabile.
Credo se ne possa leggere alla luce anche il futuro, parafrasando
un antichissimo detto del diritto romano : “il pieno rispetto della persona sia suprema
legge dello Stato”.
Se si dovesse fare un elenco dei concetti etici di
riferimento dei singoli concittadini si farebbe un inutile elenco di molte pagine.
Nel mondo occidentale, dopo le ubriacature politiche delle varie forme di stato etico
dell’ultimo secolo passato, si ritiene unanimemente acquisito che lo Stato non
possa e non debba avere “etiche” di riferimento, insomma che non sia possibile nessuna “Sharia” : gli unici
diritti che si riconoscono come universali e, quindi, garantitibili ad ogni
cittadino della Repubblica, sono quelli previsti nel dettato costituzionale e
il rispetto di quelli presenti nella testa di ciascuno, almeno che non
prevedano atti in contrasto con la legge
: al di la di ogni diversità, lo Stato assicuri a tutti la vita e gli altri
diritti espressi nella Carta, soprattutto quelli inerenti al diritto alla
salute.
E’ comprensibile che se dal piano etico si passa a quello
esistenziale sia della persona interessata sia dei suoi “con-giunti”, chiedersi
cioè se esista e quale possa essere “l’etica del vivere” del soggetto in declino, allora si aprirebbe un universo
di pensieri, di comportamenti, di problemi molteplici ed affascinanti : ma non
è questo il tema del nostro discorso.
Il declino mentale o fisico appartengono spesso ad una fatale
evoluzione della nostra condivisa natura : devono interessare la comunità, non
per dettare ai singoli norme etiche di riferimento, ma per provvedere tutti
quei provvedimenti atti a tutelare la vita umana della persona ( usque ad finem ) e la sua indisponibile dignità.
Piero Taiti
Commenti