L’etica del vivere nel declino della mente

Molti paesi, come il nostro, negli ultimi decenni si sono internazionalizzati, acquisendo nuovi abitanti e tematiche etico-religiose di riferimento differenziate e disperse, mentre le tradizionali si sono in larga misura attenuate e laicizzate. Questi fenomeni hanno avuto origine già da lungo tempo, ancor prima delle cospicue ondate migratorie degli ultimi tempi, altrimenti sarebbe impensabile che un paese, che appariva o si dichiarava ancora largamente cattolico,  avesse poi approvato con referendum popolare due istituti come il divorzio e l’aborto ( sia pure sotto la dizione un po’ attenuata di legge per la maternità e paternità responsabile ) dichiaratamente avversati e proibiti dall’etica  presupposta come maggioritaria.
Rimane il fatto che le tematiche relative ai problemi dell’invecchiamento e del fine vita siano temi sensibili per almeno  quattro   motivi : 1) di  loro si è appropriata strumentalmente “la politica”; 2) interessano fatalmente tutta la popolazione, indipendentemente dai credi o non credi di riferimento ; 3) esistono dichiarazioni di indisponibilità anche a trattarne da parte di forze religiose ancora anagraficamente maggioritarie; 4) storicamente è avvenuto, anche di recente, che in alcuni stati i “deboli” o “malati” di mente siano stati categorizzati come soggetti non (o sub)-umani e quindi destinabili e destinati a “soluzioni finali”.
Per trattare di questi argomenti è quindi obbligo riferirsi al quadro etico-normativo fondante della nostra comunità statale : la Carta Costituzionale, che almeno nella prima parte è considerata unanimemente ancora oggi, documento intangibile per tutti i cittadini, sia per gli italiani indigeni sia per quelli che a vario titolo calpestano quotidianamente il suolo di questo paese geografico.
Ciò è reso maggiormente vincolante , se possibile, dal fatto che tutti i documenti internazionali  su questi temi che il nostro paese ha firmato nella Comunità Europea ( Convenzione di Oviedo, Carta dei diritti dell’Unione , etc. ), sono spartiti che recitano la stessa musica, sia pure con qualche variazione.
E’ noto che l’articolo 32 della Costituzione introduce, nel primo comma, l’individuo, come soggetto di un diritto fondamentale alla salute , mentre nel secondo comma, attribuisce a questo individuo il potere di non essere obbligato a nessun trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, mentre nel terzo comma limita la legislazione ( e quindi tutti i futuri atti legislativi, di qualsiasi autorità che abbia il potere legittimo di emetterli ) nel senso che in ogni caso la legge non può violare i diritti della persona umana ( comma, com’è noto, introdotto su richiesta e relazione dell’onorevole Moro, poi approvato all’unanimità ) tra i quali principalmente la libertà dichiarata costituzionalmente inviolabile ( art.13 ).
Importante per il nostro tema, vedere come si è comportata in tempi recenti la legislazione quando tratta di cittadini che si suppone non abbiano piena disponibilità di sé stessi : la legge 180  ha imposto che solo l’autorità sanitaria locale, su proposta di un pubblico ufficiale medico, possa sospendere solo temporaneamente e provvisoriamente la validità dell’articolo 13, provvedendo ad un ricovero coatto. 
La normativa più recente ha poi previsto tulle le modalità attraverso le quali il cittadino ( o l’individuo, o la persona ) possono essere tutelati quando non siano capaci di provvedere a se stessi per qualsiasi motivo ( vedi la legislazione sulla tutela, sull’amministratore di  sostegno etc. ) individuando le possibili supplenze con un atto motivato e documentato della magistratura.
Tutto questo significa che la normativa si preoccupa di tutelare la persona, ed i suoi diritti irrinunciabili, anche quando un soggetto diviene incapace, temporaneamente o permanentemente, di rappresentarli nel contesto civile interpersonale o comunitario. Per converso ne consegue che è costituzionalmente “imprevedibile” qualsiasi norma che, al di fuori di questo contesto, sia atta anche solo ad attenuare i pieni diritti del soggetto debole o indebolito.
E’ superfluo notare che il concetto di “mente” ( e quindi di suo declino ) e che riguarda una parte, pure rilevante, del soggetto, non compaia nell’atto etico-politico di riferimento, come altre singole funzioni dell’uomo, ma vi compaiono i relativi concetti globali riguardanti l’uomo ( cittadino,  individuo, persona ).
I nostri padri costituenti, alternando a seconda dei contesti, queste tre parole, condensarono il meglio della cultura europea : idee provenienti dal giusnaturalismo, dalle rivoluzioni del seicento inglese, del settecento francese, del liberalismo europeo dell’ottocento, dai diritti del nostro Beccaria al personalismo cattolico francese del novecento.
Fin qui una tradizione abbastanza incontestabile.
Credo se ne possa leggere alla luce anche il futuro,  parafrasando  un antichissimo detto del diritto romano :  “il pieno rispetto della persona sia suprema legge dello Stato”.
Se si dovesse fare un elenco dei concetti etici di riferimento dei singoli concittadini si farebbe un inutile elenco di  molte pagine.
Nel mondo occidentale, dopo le ubriacature  politiche delle varie forme di stato etico dell’ultimo secolo passato, si ritiene unanimemente acquisito che lo Stato non possa e non debba avere “etiche” di riferimento, insomma che non  sia possibile nessuna “Sharia” : gli unici diritti che si riconoscono come universali e, quindi, garantitibili ad ogni cittadino della Repubblica, sono quelli previsti nel dettato costituzionale e il rispetto di quelli presenti nella testa di ciascuno, almeno che non prevedano atti  in contrasto con la legge : al di la di ogni diversità, lo Stato assicuri a tutti la vita e gli altri diritti espressi nella Carta, soprattutto quelli inerenti al diritto alla salute.
E’ comprensibile che se dal piano etico si passa a quello esistenziale sia della persona interessata sia dei suoi “con-giunti”, chiedersi cioè se esista e quale possa essere “l’etica del vivere” del soggetto  in declino, allora si aprirebbe un universo di pensieri, di comportamenti, di problemi molteplici ed affascinanti : ma non è questo il  tema del nostro discorso.
Il declino mentale o fisico appartengono spesso ad una fatale evoluzione della nostra condivisa natura : devono interessare la comunità, non per dettare ai singoli norme etiche di riferimento, ma per provvedere tutti quei provvedimenti atti a tutelare la vita umana della persona ( usque ad finem )  e la sua indisponibile dignità.
Piero Taiti

Commenti

Post popolari in questo blog

"...E miglia da percorrere" di Robert Frost

Francesco D'Assisi: Chi lavora con le mani, la testa e il cuore

Ennio Flaiano: C'è un limite al dolore